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e-DAS: la dogana ha pubblicato le Direttoriali per settori non ancora coperti

L’obbligo dell’e-DAS, il documento telematico già in uso per il trasporto di benzina e gasolio per autotrazione, dal 1° luglio 2022 è stato esteso ad altri prodotti soggetti ad accisa come il GPL, il Jet Fuel, gli Oli Combustibili.

 

Che cos’è  l’e-DAS e quali vantaggi apporta?

Quando si immettono nel territorio nazionale prodotti energetici soggetti al pagamento dell’accisa o di altre imposte indirette, è obbligatorio scortare il prodotto durante il trasporto con un DAS (documento di accompagnamento semplificato). Questo documento dal 1° ottobre 2020 è stato reso digitale (eDAS) per la benzina ed il gasolio autotrazione, e deve essere sottoscritto utilizzando una firma elettronica qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari accreditato da AgID.
La nuova procedura prevede l’invio di un messaggio elettronico da parte dell’Operatore Economico all’Agenzia delle Dogane (DE815Draft e-DAS) per informarla che intende fare una determinata spedizione di prodotto e in cui inserirà gli stessi dati che in precedenza venivano riportati sul DAS cartaceo.
L’esito positivo dell’elaborazione del messaggio da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane genera un codice univoco denominato SRC (Semplified Reference Code) e il relativo glifo/QR code. Il codice generato dal sistema, il glifo ed i dati inseriti dall’Operatore Economico vengono riportati in un documento in formato pdf stampabile, che accompagnerà la merce nel suo tragitto fino a destinazione. In caso di annullamento o cambio di destinazione verranno inviati in seguito messaggi rispettivamente di tipo: DE810 o DE813.

Il Das Telematico è stato introdotto con la finalità di contrastare l’evasione fiscale, rendere più efficace la lotta all’illegalità nel settore dei prodotti energetici, prevenire fenomeni fraudolenti e potenziare i controlli relativi agli obblighi fiscali; è una soluzione sicura ed automatica che semplifica i controlli dei documenti in fase di movimentazione del carico e grazie ad esso non è più necessario acquistare i DAS cartacei, provvedere alla loro bollatura, alla stampa  e alla conservazione e  i dati archiviati nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane  sono consultabili e sempre a disposizione.

 

I nuovi obblighi di adozione dell’e-DAS

Il 27 Giugno 2022 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha finalmente presentato il piano di diffusione dell’e-DAS ai settori non ancora coperti e ha pubblicato le Direttoriali che fissano i termini di decorrenza dei nuovi obblighi:
Prot. 285111 – Decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS nazionale e unionale e dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi.
Prot. 287104 – Modificazioni alla determinazione e-DAS n. 138764 del 10/05/20.
Se inizialmente l’e-DAS coinvolgeva esclusivamente benzina e gasolio usati come carburanti assoggettati ad accisa ed alcuni oli lubrificanti, per le spedizioni effettuate dal 1° luglio 2022, qualunque sia la destinazione d’uso, ai prodotti sfusi da movimentare con eDAS si aggiungono:
– gasolio riscaldamento, cherosene, gasolio motopesca, oli combustibili;
– GPL solo se trasportato per carichi predeterminati (esclusa quindi la tentata vendita);
– altri prodotti sfusi sottoposti a vigilanza fiscale (comma 3 art. 21 TUA).

Per quanto riguarda tutti questi prodotti, se venduti in confezioni/bombole, l’obbligo viene posticipato al 1° Gennaio 2023, con l’impegno da parte dell’Agenzia delle Dogane di fornire quanto prima le specifiche dettagliate necessarie per la gestione di questi prodotti.

Se state già emettendo gli e-DAS, dovete trasmettere all’Ufficio Doganale di competenza una comunicazione via PEC con informazioni sui DAS cartacei disponibili alla data dell’inventario e sui depositi contabili attivi sul deposito e relativi DAS cartacei in giacenza per ciascuno.

Se invece non avete mai emesso gli e-DAS, dovete trasmettere all’Ufficio Doganale di competenza una comunicazione via PEC informandolo su: eventuali soggetti delegati alla firma dell’e-DAS, caratteristiche del software utilizzato per l’emissione degli e-DAS, DAS cartacei disponibili alla data dell’inventario, depositi contabili attivi sul deposito e relativi DAS cartacei in giacenza per ciascuno.

È possibile richiedere con apposita istanza un rinvio non più lungo di 90 giorni per permettere di eseguire i test tecnici preliminari (Dir. 287104, Art. 2, Comma 5). Per tutti coloro che alla data del 1 Luglio 2022 non hanno adeguato i sistemi elettronici e non hanno eseguito la comunicazione è vietato l’utilizzo dei DAS cartacei in giacenza per le spedizioni dei prodotti elencati.

 

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